1.
Quali sono i dati personali di cui Hotel La Lucertola ha bisogno
In linea generale,
lei pu� visitare il sito internet di Hotel La Lucertola senza dover fornire
alcun dato personale. In alcuni casi, tuttavia, la mancanza di necessari
dati personali nella sezione relativa alla richiesta di informazioni o di
prenotazioni, sar� necessario richiedere alcuni dati personali.
2. Perch� Hotel
La
Lucertola raccoglie dati personali
Per dato
personale si intende qualunque informazione relativa ad una persona che
permette l�identificazione di tale persona, quali il suo nome, et�, numero
di telefono, e-mail e indirizzo postale (�Dati Personali�).
Hotel La Lucertola intende raccogliere, mantenere e
trattare i suoi Dati Personali per le seguenti finalit�:
-Fornire servizi di assistenza alla clientela e informazioni di qualsiasi
genere inerente all�attivit�.
-Fornirle informazioni relativamente alla disponibilit� di camere nei
periodi richiesti.
Per il conseguimento di tali
finalit�, Hotel La Lucertola non render� pubblici i Dati Personali.
Tratteremo i suoi Dati Personali esclusivamente per le finalit� sopra
indicate, rispettando rigorose politiche e condizioni relativamente alla
protezione ed al trattamento di Dati Personali.
3. Sicurezza dei dati raccolti
Hotel La Lucertola intende
proteggere i suoi Dati Personali e mantenerne la qualit�. Hotel La Lucertola
compir� ogni ragionevole sforzo per adottare tutte le misure e precauzioni
organizzative e tecniche adeguate per assicurare la sicurezza e la
protezione dei Dati Personali da accessi, trattamenti, alterazioni o
distruzioni non autorizzate o contrarie alla legge.
Come proteggiamo i suoi
dati
- Limitiamo l�accesso ai suoi Dati Personali. Tali dati saranno accessibili
solo da parte di quei dipendenti che avranno la necessit� di acquisire tali
dati per fornirle i prodotti e i servizi.
- Per proteggere i suoi Dati Personali abbiamo adottato misure di protezione
fisica, elettronica e procedurale in conformit� alle norme vigenti
4.
Accedere ai suoi dati personali
Lei ha il diritto, ai
sensi dell�art. 7 del
D.lgs. 196/03, di avere accesso ai sui Dati Personali, di
rettificare o eliminare inesattezze relative ai suoi Dati Personali, e di
opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali.
Se lei ha interesse a
vedere, correggere, modificare o aggiornare I suoi Dati Personali
immagazzinati nella banca dati di Hotel La Lucertola, potr� contattare Hotel
La Lucertola agli indirizzi indicati in
contatti per e-mail, fax,
telefono o lettera. Per ragioni legate alla protezione della privacy, le
potr� essere richiesto di fornire alcuni dati identificativi.
Su sua richiesta, potr�
ricevere una spiegazione relativamente al trattamento dei suoi Dati
Personali e ottenere inoltre conferma che a tutte le parti interessate �
stata notificata la sua sua/e richiesta/e per informazioni, per modifiche o
per cancellazioni. Hotel La lucertola far� del suo meglio per soddisfare le
sue richieste.
5.
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Gli eventuali links
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condividono i suoi Dati Personali. Hotel La Lucertola non � responsabile per
il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e
declina espressamente tutte le responsabilit� connesse all�uso da parte sua
di tali altri siti e al contenuto degli stessi.
6.
Contatti
Hotel La Lucertola
Via C. Colombo, 29
84019 Vietri sul Mare ( SA ) ( ITALY
)
tel. + 39 089 210255, fax +39 089
210223
E-mail:
andrea@hotellalucertola.it
7.
D.lgs. 196/03
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 123
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel
rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle
modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche'
per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita'
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o
l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'
soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra
un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un
servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in
tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le
reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare
dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai
fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di
una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo'
accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure
che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione
di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio
dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per
fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della
loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto
in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che
possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado
o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o
il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1
aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche
oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o
del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da
una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la
comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la
quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad
un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione
di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri
per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo'
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o piu' titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di
credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
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